Diritto Penale

Emergenza Coronavirus: genitori o parenti anziani, come comportarsi.

In questi giorni le misure urgenti per la lotta al COVID-19 si sono inasprite.

Nella pioggia dei provvedimenti normativi (Decreti Governativi e Ministeriali, Ordinanze Regionali, etc.), cerco di rispondere a una domanda che mi viene posta con gran frequenza: sono consentiti gli spostamenti per raggiungere genitori parenti anziani?

La disciplina è diversa secondoché si tratti di spostamenti nel Comune in cui si abita tra Comuni diversi.

Nel primo caso (nello stesso Comune), andare a trovare qualcuno è consentito solo se vi è una situazione di necessità o per motivi di salute (art. 1, comma 1, lett. a, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020).

Dunque, è legittimo recarsi da genitori, parenti, amici o persone che non siano in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze quotidiane di vita, al fine di aiutarle a soddisfare i propri bisogni (a es., fare la spesa, acquistare farmaci, giornali, strumenti per provvedere all’igiene personale).

Ritengo che rientrino nella necessità anche gli aiuti di tipo umano o psicologico, sempre che vi sia una concreta ragione di disagio (http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/).

Ovviamente, sono sempre leciti gli spostamenti effettuati per consentire a chi ne ha bisogno di sottoporsi a visite mediche o a controlli sanitari (motivi di salute).

Nel secondo caso (spostamenti da Comune a Comune), stando alla lettera normativa (art. 1, comma 1, lett. b, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020), l’asticella della necessità si alza e occorre una situazione di assoluta urgenza.

Al momento questa categoria, tanto generica, non è ancora stata spiegata nel dettaglio.

Un criterio interpretativo proposto dal Viminale (http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/) mi porta a pensare che essa, rispetto alla necessità, sia caratterizzata dalla impossibilità assoluta di avvalersi di soluzioni alternative (per es., un genitore non può essere aiutato da un figlio che risiede in un Comune diverso, il giorno in cui l’altro figlio residente nel suo Comune può occuparsene).

Certo è che con questa differenza di disciplina si intendono restringere notevolmente i casi in cui, anche in presenza di situazioni di necessità, si possano effettuare gli spostamenti da un Comune all’altro.

Su questo, come su tanti altri temi, restiamo in attesa di precisazioni dal Governo.

A ogni modo, lo spostamento deve essere sempre autocertificato, seguendo il nuovo modello di autodichiarazione: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile.pdf.

E non dimentichiamo mai di rispettare le regole di distanziamento sociale

#iorestoacasa

Normativa emergenziale Covid19: il nuovo assetto degli illeciti penali (reati) e amministrativi.

La girandola dei Decreti anti-covid-19 non si ferma.

Lo scorso 25 marzo il Governo ne ha emesso uno nuovo (Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg) con l’intenzione di riordinare la normativa emergenziale dell’ultimo mese. Ha anche modificato le sanzioni.

Cerchiamo di fare il punto, non senza fatica.

Gli spostamenti

Gli spazi di libertà, già eccezionalmente compressi dai provvedimenti precedenti, non vengono ridotti.

Gli spostamenti – purché “individuali e limitati nel tempo e nello spazio” – restano consentiti solo:

–      se “motivati da esigenze lavorative”;

–      se vi è una “situazione di necessità” per sé o per altri, nel caso in cui avvengano all’interno dello stesso Comune (art. 1, comma 1, lett. a, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020).

Rientrano in questa categoria le tipiche incombenze legate alle esigenze quotidiane di vita (per esempio, fare la spesa, acquistare farmaci, giornali, strumenti per provvedere all’igiene personale o domestica). E allora è pienamente legittimo recarsi da genitori, parenti, amici o persone che non siano in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze essenziali (http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/).

Con uno sforzo interpretativo, dando alle regole un soffio di umanità, direi che possiamo considerare “necessari” anche gli aiuti di natura morale, di sostegno affettivo, specie nei confronti di anziani o, in generale, di persone in difficoltà psicologica.

–      se vi è una situazione di “assoluta urgenza” per sé o per altri, in caso di trasferimenti da un comune a un altro (art. 1, comma 2, lettera b, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020).

Qui, il requisito della “necessità” si rafforza e diviene più pregnante.

Il concetto non è ancora stato chiarito dal Governo, però mi sembra di poter dire che, stando ai criteri proposti dal Ministero dell’Interno (http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/), l’“assoluta urgenza” consista in situazioni di totale impossibilità di avvalersi di soluzioni alternative (per es., un genitore non può essere aiutato da un figlio che risiede in un Comune diverso, il giorno in cui l’altro figlio residente nel suo Comune può occuparsene).

È chiaro, comunque, che si son voluti limitare notevolmente gli spostamenti tra Comuni diversi.

–      se vi sono motivi di salute propri o altrui (controlli o visite mediche).

Queste esigenze devono esistere realmente e vanno comprovate (per esempio, allegando all’autocertificazione le copie della documentazione medica che attesti lo stato di malattia o di disabilità del genitore oppure, nel caso di un dipendente, la copia del contratto di lavoro e/o delle scadenze cui occorre far fronte).

Ecco l’ultima versione del modulo per l’autocertificazione:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiara-zione_26.03.2020.pdf).

Le false dichiarazioni sono punite penalmente come delitti di falso (su questi e su altri reati ancora applicabili, rinvio a un mio precedente post:

https://www.linkedin.com/pulse/coronavirus-ecco-quando-commettiamo-un-reato-o-pi%C3%B9-di-marco-micheli/).

Le nuove sanzioni

Il quadro delle punizioni è mutato.

Gli spostamenti non consentiti – di regola – ora non costituiscono più un reato (ossia una violazione penale) ma un illecito amministrativo e si applica la sanzione pecuniaria “da euro 400 a euro 3.000” (art. 4, 1° comma, prima parte, Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19).

La somma può essere aumentata fino a euro 4.000 (art. 4, 1° comma, seconda parte, stesso Decreto), se il fatto è commesso con un “veicolo” (certamente con auto o motociclo; e con bicicletta o monopattino? pure, stando alla lettera della norma).

Se le infrazioni si ripetono, le somme sono raddoppiate.

La trasformazione dell’illecito da penale ad amministrativo implica che esso non sarà più di competenza dell’Autorità Giudiziaria, ma del Prefetto.

Il Decreto (art. 4, 3° comma) rinvia alla disciplina del Codice della Strada (art. 202, commi 1, e 2.1, D.Lgs. n. 285/1992) e ammette il pagamento in misura ridotta:

–      euro 400,00, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;

–      euro 280,00, se effettuato entro 5 giorni.

Si torna a parlare di reati – ossia di illeciti penali – per chisottoposto a quarantena in quanto risultato positivo al virusvioli il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.

In tal caso, è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro (qui si rispolvera una vecchia figura di reato contravvenzionale prevista dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie: Inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo – art. 260, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ancora in vigore).

La violazione della cosiddetta “quarantena precauzionale” rientra invece nei casi di illecito amministrativo di cui si è parlato. Si tratta della misura cui devono sottoporsi le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che sono rientrate dall’estero.

In tutte queste ipotesi, si punisce il contravventore sia che agisca con dolo che con colpa.

Le norme del Decreto sono retroattive (art. 4, 8° comma): i fatti commessi prima della sua entrata in vigore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria “nella misura minima ridotta alla metà” (euro 200).

In definitiva, il Governo, ripensando l’assetto delle sanzioni per gli spostamenti ingiustificati e meno gravi (a eccezione, quindi, delle violazioni delle quarantene per chi è positivo), abbandona la sanzione penale e opta per quella amministrativa, trasferendo i procedimenti dal mondo giudiziario a quello prefettizio.

Vista la difficile condizione in cui opera la Giustizia Penale (carico di lavoro schiacciante; tempi lunghi; attuale sospensione dei termini processuali) e, al contrario, la (relativa) maggior snellezza e speditezza dei procedimenti amministrativi, la scelta, contro le apparenze, è tutt’altro che irragionevole; ne guadagnano, infatti, l’effettività della punizione e dunque (si spera) la deterrenza.

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