Diritto Penale

TopLegal 2023: i professionisti più quotati nel settore del diritto Penale d’Impresa

Anche nell’anno 2023 l’avv. Marco Micheli è presente nella Classifica TopLegal dei migliori professionisti d’Italia nel settore del diritto penale d’impresa (in particolare del diritto ambientale, industriale e salute; commerciale e societario); la sua posizione è, peraltro, in ascesa rispetto alla precedente classifica.

Una importante conferma che premia l’impegno e gli sforzi da sempre profusi nello svolgimento della professione, il lavoro di team e l’attenzione al rapporto col cliente.

Classifica TopLegal 2021: i professionisti più quotati dal mercato (Penale d’Impresa)

Classifica TopLegal Penale d’impresa 2021

 

Anche quest’anno l’avv. Marco Micheli è stato riconosciuto come uno dei migliori professionisti nel settore del diritto penale d’impresa (in ambito ambientale, industriale, della salute, commerciale e societario), secondo le classifiche TopLegal.

Un meritato riconoscimento per l’impegno, la passione e la dedizione profusi nella professione in 30 anni di attività.

È GIUSTO DIFENDERE UN FEMMINICIDA?

Un’avvocatessa di Pordenone per motivi etici rifiuta la difesa di un uomo accusato di aver ucciso la compagna. Ma chi invece accetta l’incarico non va criticato: riafferma lo Stato di diritto e le garanzie fondamentali, anche per le vittime e per gli innocenti.

 

Rispetto questa scelta e, come penalista, trovo sacrosanto il diritto di non accettare un mandato difensivo conferito in via fiduciaria, qualunque ne sia la ragione.

Tuttavia, la lettura dei quotidiani di questi giorni mi allarma.

Titoli come “Uccide la compagna a coltellate – L’avvocata si rifiuta di difenderlo” sembrano compiacersi della scelta della legale, come se il colpevole di un tale assassinio non meritasse di essere difeso e il rifiuto oppostogli dalla prima fosse un atto eticamente giusto.

I reati – tutti – puniscono comportamenti brutti, in certi casi bruttissimi (si pensi a quello di cui stiamo parlando, ma anche ad altri, terribili, come per esempio le stragi, gli stermini).

L’avvocato, nel processo penale, non difende mai il reato.

Disapprovarlo sul piano etico solo perché ha accettato di difendere chi è accusato di aver commesso un fatto odioso (disapprovazione del tutto estranea alle parole dell’avv. Rovere, sia chiaro) è un atteggiamento miope e pericoloso, perché mette in discussione il diritto di difesa. Del colpevole, ma anche dell’innocente.

Il 17 maggio 1976 ebbe inizio a Torino, davanti alla Corte d’Assise, il primo importante processo alle Brigate Rosse.

Gli imputati, non riconoscendo l’autorità dello Stato (“la rivoluzione non si processa”, proclamavano), revocarono i propri difensori e minacciarono di morte qualunque avvocato accettasse di difenderli d’ufficio.

La giustizia ne risultò paralizzata: nessun legale era disposto ad accettare l’incarico e il processo non si poteva fare. Il terrore regnava.

Il Presidente della Corte si rivolse allora al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, l’avv. Fulvio Croce.

Questi, con grande coraggio, insieme ad altri suoi colleghi consiglieri, accettò di assumere la difesa d’ufficio dei brigatisti.

L’avv. Croce iniziò a difenderli, esponendosi a un rischio gravissimo.

Nelle udienze che seguirono, mentre con determinazione tutelava la posizione processuale e i diritti degli imputati, questi dalle gabbie lo dileggiavano e gli inviavano minacce spaventose.

Il 28 aprile 1977, a processo in corso, in un pomeriggio di pioggia, mentre rientrava nel suo studio, fu ucciso dalle Brigate Rosse.

Fulvio Croce ci ha lasciato in eredità un insegnamento fondamentale: il diritto di difesa vola alto e non ha nulla a che fare con i giudizi etici su ciò che è bene o ciò che è male, prescinde del tutto dalla maggiore o minore odiosità del delitto e dal concetto di colpevolezza o di innocenza.

Esso è un pilastro della civiltà del diritto. Un valore talmente elevato che, per riaffermarlo, un uomo ha sacrificato la sua vita.

 

E, d’altro canto, chi disapprova l’avvocato che accetta di difendere l’accusato di un grave delitto, di fatto, condanna l’imputato prima ancora che il processo sia iniziato.

Nel dicembre 1969, Pietro Valpreda fu presentato dalle Istituzioni e dai mass media (qui il video) come il chiaro autore della strage terroristica di Piazza Fontana. Il caso, per il mondo intero, era chiuso.

Si trattava di un crimine terribile (la bomba aveva ucciso 17 persone e ne aveva ferite orribilmente 88).

Valpreda nominò dei difensori che, nonostante ciò, accettarono.

Meritavano di essere disapprovati solo per questo?

Ebbene, la storia ci ha dimostrato che essi iniziarono a difendere un colpevole e finirono per aver difeso un innocente (Valpreda, estraneo ai fatti, fu assolto dai giudici e dagli storici).

Il 4 ottobre 1992 il piccolo Simone Allegretti, un bimbo di 4 anni e mezzo, fu ucciso nei pressi di Foligno. Pochi giorni dopo venne arrestato il suo assassino, tale Stefano Spilotros, che si autoaccusò. Un reo confesso, il caso sembrava risolto.

E invece no. Spilotros era un mitomane. Non c’entrava nulla. Il mostro di Foligno era un altro.

Il legale che all’inizio aveva accettato l’incarico difensivo doveva esser forse biasimato?

Certamente no.

Queste e tante altre storie dimostrano che la difesa degli imputati di reati eticamente odiosi va garantita, sempre. Si tratta di una irrinunciabile affermazione dello Stato di diritto, una garanzia fondamentale di giustizia. Per i colpevoli, ma anche per le vittime e per gli innocenti.

SEI GIALLO, ARANCIONE O ROSSO? VADEMECUM DELLE SANZIONI

Guida brevissima agli illeciti da Covid-19 dopo il DPCM del 3 novembre 2020

L’epidemia Covid ha ridipinto il nostro Paese di tre colori: giallo, arancione e rosso.

Più la base cromatica si scalda, più la libertà di movimento si riduce.

Vediamo in che termini gli spostamenti sono consentiti nelle diverse aree e quali sono le sanzioni che si rischiano.

Aree rosse.

La regola: è vietato ogni spostamento all’interno, in entrata e in uscita.

L’eccezione: ci si può muovere

·          per “comprovate esigenze lavorative”;

·          per “motivi di salute”;

·          per “situazione di necessità”, da intendersi per sé o per altri; si tratta delle esigenze quotidiane di vita (per esempio, fare la spesa, acquistare farmaci, giornali, strumenti per provvedere all’igiene personale o domestica).

È consentito allora andare a trovare genitori, parenti, amici o altre persone che non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni essenziali (per indicazioni utili si veda http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/).

Come ho già detto, penso che le norme debbano essere intese con senso di umanità e solidarietà: “necessari” sono anche gli aiuti di natura morale, di sostegno affettivo, specie nei confronti di anziani o, in generale, di persone in difficoltà psicologica.

Sono inoltre consentiti (sempre in via di eccezione):

·          gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza”, quando è consentita;

·          “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

·          il transito all’interno della zona rossa, quando necessario per poter “raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti”;

·          l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;

·          l’attività sportiva, “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.

Aree arancioni.

Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita, salve le eccezioni poco sopra indicate.

I movimenti all’interno dei comuni, invece, sono permessi, ma dalle 5.00 alle 22.00. Fuori da questa fascia oraria, il coprifuoco e tutti a casa.

Sono comunque consentiti gli spostamenti “con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione” per

–         comprovate esigenze lavorative;

–         comprovate esigenze di studio;

–         motivi di salute;

–         situazioni di necessità;

–         svolgimento di attività o utilizzo di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

Aree gialle.

Tra le ore 5:00 e le ore 22:00 ci si può spostare liberamente.

Resta il coprifuoco tra le 22:00 e le 5:00: non ci si può spostare, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

 

In tutte e tre le aree, ogni volta che ci si sposta in deroga alla regola generale che lo vieta, vanno dimostrate con l’autocertificazione le ragioni (eccezionali) che lo consentono (allegando, per esempio, le copie della documentazione medica che attesti lo stato di malattia o di disabilità del genitore; oppure, nel caso di un dipendente, la documentazione fornita dal Datore di Lavoro, tesserini e/o altri documenti idonei a dimostrare la propria necessità lavorativa).

 

Le sanzioni

Nell’autocertificazione non si possono raccontare balle.

Le false dichiarazioni sono punite penalmente come delitti di falso (su questi e su altri reati ancora applicabili, rinvio a un mio precedente post: “Coronavirus: ecco quando commettiamo un reato (o più di uno)”).

La violazione delle regole sopra ricordate è sanzionata come illecito amministrativo (non penale): si applica la sanzione pecuniaria “da euro 400 a euro 1.000”. L’importo può essere aumentato fino a un terzo, se il fatto è commesso con un “veicolo” (art. 4, 1° comma, seconda parte, stesso Decreto).

Se le infrazioni si ripetono, le somme sono raddoppiate.

Queste sanzioni sono irrogate dal Prefetto ed è ammesso il pagamento in misura ridotta:

–      euro 400,00, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;

–      euro 280,00, se effettuato entro 5 giorni.

Chi è sottoposto a quarantena, perché risultato positivo al virus, ha l’obbligo assoluto di non allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Se lo viola è punito più duramente.

In tal caso, infatti, l’illecito diventa penale e la legge prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro (qui il Governa rispolvera una vecchia figura di reato contravvenzionale prevista dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie: Inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo – art. 260, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ancora in vigore).

La violazione della cosiddetta “quarantena precauzionale” rientra nei casi di illecito amministrativo. Si tratta della misura cui devono sottoporsi le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che sono rientrate dall’estero.

In tutte le ipotesi sin qui considerate, i contravventori sono puniti sia che agiscano con dolo che con colpa.

Così è, almeno fino al 3 dicembre 2020.

Poi staremo a vedere.