Coronavirus: ecco quando commettiamo un reato (o più di uno)

Coronavirus: ecco quando commettiamo un reato (o più di uno)

Dalla semplice contravvenzione all’omicidio volontario: lo spettro dei reati connessi a una condotta imprudente ai tempi della CoViD-19 è più ampio e profondo di quanto si possa immaginare. Vediamo di fare un po’ di ordine.

Il 15 marzo 2020 il Governo ha formulato le linee guida per la corretta applicazione delle disposizioni anti epidemia Coronavirus e per rispondere alle “domande frequenti sulle misure adottate” (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa).

In effetti, le regole di comportamento sono stringenti.

Uscire di casa è consentito solo per ragioni determinate, ossia

–      per recarsi al lavoro (è però raccomandato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi);

–      per motivi di salute (a esempio, sottoporsi a controlli e visite mediche);

–      per necessità (fare la spesa, acquistare giornali, andare in farmacia o comunque acquistare beni necessari per la vita quotidiana).

Può uscire di casa il genitore separato/divorziato, quando deve raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario oppure quando deve portarli con sé (secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio).

È permesso anche uscire:

–      per gettare i rifiuti, seguendo le regole in vigore in ogni Comune;

–      per consentire al proprio animale da compagnia di espletare le sue esigenze fisiologiche;

–      per portare gli animali domestici dal veterinario (le esigenze devono essere urgenti; vanno rinviati controlli di routine).

In caso di controlli, dovrà essere fornita all’Autorità che ne faccia richiesta la giustificazione per lo spostamento che si sta effettuando. Questa potrà essere fatta nelle forme dell’autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il cui modulo è reperibile a questo link:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf

Chi, all’atto del controllo, ne è sprovvisto, potrà compilarlo in presenza del pubblico ufficiale.

L’attività sportiva all’aperto è consentita, purché non in gruppo. Va precisato che tutti gli spostamenti sono comunque soggetti al divieto di assembramento. Sarà sempre rispettata la distanza minima di sicurezza di 1 metro. E’ fortemente raccomandato a coloro che manifestano sintomi compatibili con il virus o che hanno la febbre oltre 37,5 ° C di restare presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali. A chi è sottoposto alla misura della quarantena o ha contratto il virus è fatto divieto assoluto di uscire.

Queste, in estrema sintesi, le regole di condotta a cui dobbiamo attenerci.

Se non le osserviamo commettiamo dei reati.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti imposti dalle Autorità (in primis, Governo, Regione, Comune, Province autonome) con i provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 integra il reato di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” (art. 650 c.p.).

Si tratta di una contravvenzione penale per cui è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

In sostanza, l’Autorità (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, etc.), accertata l’avvenuta violazione di questi provvedimenti, dovrà redigere una relazione (in cui descriverà il fatto e identificherà il responsabile) e poi dovrà trasmetterla alla Procura della Repubblica (comunicazione della notizia di reato). La Procura instaurerà un procedimento penale a carico della persona interessata.

Per sgombrare il campo dai dubbi ingenerati da messaggi audio ampiamente diffusi negli ultimi giorni, va detto che la legge non ammette pagamenti di ammende alla Polizia o ad altre Forze dell’Ordine (tantomeno all’atto in cui queste rilevano l’infrazione). La pena può essere irrogata solo da un Giudice nel contesto di un processo penale.

La contravvenzione di cui stiamo parlando (art. 650 c.p.) può essere definita tramite oblazione (art. 162 bis c.p.); in estrema sintesi, il Giudice, ove ritenga che ne sussistano le condizioni di legge, può ammettere il contravventore a pagare la somma di € 103 (pari alla metà del massimo dell’ammenda che, come detto, è di € 206), oltre alle spese del procedimento. Per tal via, si giunge a una sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato.

Possono anche essere commessi reati all’atto del rilascio delle autocertificazioni giustificative dello spostamento.

Le dichiarazioni mendaci rilasciate a un pubblico ufficiale integrano i reati di falso.

In particolare, attestare falsamente di doversi spostare per giustificati motivi (di salute, per esigenze lavorative o per necessità), in realtà insussistenti, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art. 483 c.p.). La pena prevista è la reclusione sino a due anni.

Se la falsa dichiarazione riguarda la propria identità, si incorrerà nel delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), per il quale è prevista la reclusione da uno a sei anni.

In astratto, vi sono altri reati da considerare.

Prendiamo il caso di chi, in presenza di febbre, tosse e altri sintomi associati al COVID-19, sia convinto di non esserne affetto quando invece lo è, e perciò continui normalmente – in maniera negligente e imprudente – a frequentare altre persone (a esempio, nell’ambiente di lavoro).

Bene, se qualcuno – a causa sua – venisse contagiato e sviluppasse la malattia, sarebbe integrato il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, addirittura, quello di omicidio colposo (art. 589 c.p.) se l’ammalato morisse.

Per le lesioni colpose è prevista la pena della reclusione sino a sei mesi o la multa fino a € 309. Per l’omicidio colposo la reclusione da sei mesi a cinque anni.

In entrambi i casi, per il datore di lavoro le pene possono aumentare se il contagio avviene nell’ambiente di lavoro per la mancata adozione di adeguate cautele di prevenzione.

Ipotesi ben più grave è quella di chi, pur sapendo di aver contratto il virus COVID-19, celasse il suo stato di salute e decidesse di non rispettare la quarantena, accettando il rischio di contagiare altre persone. Ora, se qualcuno, a causa di questo scellerato comportamento si ammalasse o addirittura morisse, risulterebbero integrati i reati dolosi di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) o di omicidio volontario (art. 575 c.p.). E le pene si alzano nettamente.

Sin qui abbiamo parlato dei reati e delle astratte previsioni di legge. Certo, l’effettività della sanzione è un discorso a parte. Nulla esclude, però, che in sede giudiziale, per l’eccezionalità della situazione, vengano adottati criteri di rigore e di severità. Ciò che davvero conta è comprendere il senso delle norme e l’importanza che per tutti ha rispettarle.

#iorestoacasa

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