SEI GIALLO, ARANCIONE O ROSSO? VADEMECUM DELLE SANZIONI
Guida brevissima agli illeciti da Covid-19 dopo il DPCM del 3 novembre 2020
L’epidemia Covid ha ridipinto il nostro Paese di tre colori: giallo, arancione e rosso.
Più la base cromatica si scalda, più la libertà di movimento si riduce.
Vediamo in che termini gli spostamenti sono consentiti nelle diverse aree e quali sono le sanzioni che si rischiano.
Aree rosse.
La regola: è vietato ogni spostamento all’interno, in entrata e in uscita.
L’eccezione: ci si può muovere
· per “comprovate esigenze lavorative”;
· per “motivi di salute”;
· per “situazione di necessità”, da intendersi per sé o per altri; si tratta delle esigenze quotidiane di vita (per esempio, fare la spesa, acquistare farmaci, giornali, strumenti per provvedere all’igiene personale o domestica).
È consentito allora andare a trovare genitori, parenti, amici o altre persone che non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni essenziali (per indicazioni utili si veda http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/).
Come ho già detto, penso che le norme debbano essere intese con senso di umanità e solidarietà: “necessari” sono anche gli aiuti di natura morale, di sostegno affettivo, specie nei confronti di anziani o, in generale, di persone in difficoltà psicologica.
Sono inoltre consentiti (sempre in via di eccezione):
· gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza”, quando è consentita;
· “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
· il transito all’interno della zona rossa, quando necessario per poter “raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti”;
· l’attività motoria individuale “in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;
· l’attività sportiva, “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.
Aree arancioni.
Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita, salve le eccezioni poco sopra indicate.
I movimenti all’interno dei comuni, invece, sono permessi, ma dalle 5.00 alle 22.00. Fuori da questa fascia oraria, il coprifuoco e tutti a casa.
Sono comunque consentiti gli spostamenti “con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione” per
– comprovate esigenze lavorative;
– comprovate esigenze di studio;
– motivi di salute;
– situazioni di necessità;
– svolgimento di attività o utilizzo di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.
Aree gialle.
Tra le ore 5:00 e le ore 22:00 ci si può spostare liberamente.
Resta il coprifuoco tra le 22:00 e le 5:00: non ci si può spostare, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
In tutte e tre le aree, ogni volta che ci si sposta in deroga alla regola generale che lo vieta, vanno dimostrate con l’autocertificazione le ragioni (eccezionali) che lo consentono (allegando, per esempio, le copie della documentazione medica che attesti lo stato di malattia o di disabilità del genitore; oppure, nel caso di un dipendente, la documentazione fornita dal Datore di Lavoro, tesserini e/o altri documenti idonei a dimostrare la propria necessità lavorativa).
Le sanzioni
Nell’autocertificazione non si possono raccontare balle.
Le false dichiarazioni sono punite penalmente come delitti di falso (su questi e su altri reati ancora applicabili, rinvio a un mio precedente post: “Coronavirus: ecco quando commettiamo un reato (o più di uno)”).
La violazione delle regole sopra ricordate è sanzionata come illecito amministrativo (non penale): si applica la sanzione pecuniaria “da euro 400 a euro 1.000”. L’importo può essere aumentato fino a un terzo, se il fatto è commesso con un “veicolo” (art. 4, 1° comma, seconda parte, stesso Decreto).
Se le infrazioni si ripetono, le somme sono raddoppiate.
Queste sanzioni sono irrogate dal Prefetto ed è ammesso il pagamento in misura ridotta:
– euro 400,00, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
– euro 280,00, se effettuato entro 5 giorni.
Chi è sottoposto a quarantena, perché risultato positivo al virus, ha l’obbligo assoluto di non allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Se lo viola è punito più duramente.
In tal caso, infatti, l’illecito diventa penale e la legge prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro (qui il Governa rispolvera una vecchia figura di reato contravvenzionale prevista dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie: Inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo – art. 260, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ancora in vigore).
La violazione della cosiddetta “quarantena precauzionale” rientra nei casi di illecito amministrativo. Si tratta della misura cui devono sottoporsi le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che sono rientrate dall’estero.
In tutte le ipotesi sin qui considerate, i contravventori sono puniti sia che agiscano con dolo che con colpa.
Così è, almeno fino al 3 dicembre 2020.
Poi staremo a vedere.