Author: Avv. Marco Micheli

Anniversario del 25 aprile: I professori che si opposero al Duce

Un grande gesto di coraggio e di autonomia intellettuale da ricordare nel giorno della Liberazione.

Anche questo 25 aprile, il secondo della pandemia, verrà celebrato un po’ in sordina.

Eppure la memoria della Liberazione resta densa di significato. Perché ci aiuta a esser consapevoli delle grandi conquiste democratiche e liberali di cui oggi godiamo.

Per esempio, nel settore dell’Università. Questo è il primo anno in cui l’Italia ha un dicastero a essa dedicato (Ministero dell’Università e della Ricerca), presieduto dalla Ministra Maria Cristina Messa. Ma com’era gestita l’Università durante il Regime?

Facciamo un passo indietro.

Novant’anni fa lo Stato Fascista diede una spinta in più alla realizzazione del suo disegno totalitarista.

Nel 1931 le Università divennero veri e propri strumenti di propaganda, mezzi di creazione del consenso e di lotta al pensiero dissenziente.

«I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi Istituti d’Istruzione Superiore» furono obbligati a giurare che avrebbero adempiuto a tutti i doveri accademici «col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista» e che non sarebbero mai appartenuti ad «associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri dell’ufficio», ossia con quelli posti dal Regime.

Chi non giura è rovinato: perde la cattedra, la liquidazione, la pensione, viene emarginato e tacciato d’essere antitaliano.

Fisici, matematici, ingegneri, architetti, filosofi, letterati, storici, giuristi, scienziati di ogni genere devono impegnarsi solennemente a non concepire idee, a non fare scoperte che in qualche modo contrastino con i principi e i fini della dittatura.

La stragran parte dei professori accettò l’imposizione. Molti per convinzione, altri perché preferirono la carriera alla coscienza.

Vi fu chi, «con la folta barba bianca bagnata dalle lacrime», confessò: «coprirò di vergogna tutta la mia opera di scrittore e di pensatore, ma non posso mettere sul lastrico i miei figlioli giovinetti» (Giuseppe Lombardo Radice). Chi cedette, portandosi dietro per tutta la vita un cruccio costante (Giuseppe Rensi) e chi si sottomise con un “firmo perché padre di famiglia!” (Francesco Lemmi).

Qualcuno, dopo quarant’anni, sentendosi ancora umiliato, ammise che la povertà lo aveva spaventato più della guerra (Arturo Carlo Jemolo). Un altro disse che non poteva lasciare, perché l’insegnamento era «il suo posto di combattimento», ma proseguì i suoi anni con «l’animo straziato» (Piero Calamandrei). Altri giurarono con riserva (espressa), scrivendo al Rettore che «in alcun modo avrebbero modificato l’indirizzo del proprio insegnamento» (Alessandro Levi e Tullio Levi-Civita).

Un critico letterario, disgustato, giurò con un gesto teatrale di spregio (ma giurò): la mano rivestita di un guanto per non contaminarsi con la firma; la penna gettata sul tavolo subito dopo, con calamaio rovesciato e schizzi d’inchiostro sul tavolo (Alfredo Galletti).

Uno sostenne addirittura che «il vero atto di coraggio consisteva nel giurare» (Tullio Ascarelli).

Ancora, vi fu chi non giurò, ma espresse il rifiuto senza guardare in faccia il Regime, trovandosi un commodus discessus (Vittorio Emanuele Orlando, già Presidente del Consiglio dopo il disastro di Caporetto, andò in pensione anticipatamente).

Palmiro Togliatti, guida storica comunista, considerò che restare in cattedra fosse «estremamente utile per il partito e per la causa dell’antifascismo». E i professori di sinistra giurarono.

Papa Pio XI disapprovò il giuramento; alla fine, però, lo consentì, ma con la riserva (interiore) di non contraddire i principi della Chiesa. E anche i docenti cattolici firmarono.

Gaetano Salvemini, esule già dal 1925, tuonò contro questa generale genuflessione: «Nessun professore di storia contemporanea, nessun professore di italiano, nessuno di coloro che in passato s’erano vantati di essere socialisti aveva sacrificato lo stipendio alle convinzioni così baldanzosamente esibite in tempi di bonaccia».

Ma, in questo campo d’erba comune e di giunchi spezzati, sbocciò qualche bel fiore.

Vito Volterra (fisica) non appena ricevette l’invito a presentarsi per il giuramento, lo respinse senza esitazione, non potendo «in coscienza» aderirvi.

Bartolo Nigrisoli (chirurgia), esortato a firmare dal Rettore, rispose: «Giuramento simile io non mi sento di farlo e non lo faccio».

Mario Carrara (antropologia criminale e medicina legale) scrisse al Ministro: «Abituato all’attribuire al giuramento la serietà dovuta, non ho sentito di potermi impegnare a dare intonazione, orientamento, finalità politiche alla mia attività didattica».

E con loro questi altri pochi professori coraggiosi: Edoardo Ruffini (storia del diritto), Giuseppe Antonio Borgese (estetica), Ernesto Buonaiuti (storia del cristianesimo), Aldo Capitini (segretario-economo della Normale di Pisa), Gaetano De Sanctis (storia antica), Antonio De Viti De Marco (scienza delle finanze), Floriano Del Secolo (lettere, italianistica), Giorgio Errera (chimica), Cesare Goretti (filosofia del diritto), Giorgio Levi Della Vida (lingue semitiche), Fabio Luzzatto (diritto civile), Piero Martinetti (filosofia), Errico Presutti (diritto amministrativo), Francesco Ruffini (diritto ecclesiastico), Lionello Venturi (storia dell’arte).

Uomini liberi che, in solitudine, attanagliati dal Regime, hanno saputo rinunciare a tutto per difendere la propria moralità e la propria coscienza.

In questo 25 aprile ricordiamo i loro nomi.

È GIUSTO DIFENDERE UN FEMMINICIDA?

Un’avvocatessa di Pordenone per motivi etici rifiuta la difesa di un uomo accusato di aver ucciso la compagna. Ma chi invece accetta l’incarico non va criticato: riafferma lo Stato di diritto e le garanzie fondamentali, anche per le vittime e per gli innocenti.

 

Rispetto questa scelta e, come penalista, trovo sacrosanto il diritto di non accettare un mandato difensivo conferito in via fiduciaria, qualunque ne sia la ragione.

Tuttavia, la lettura dei quotidiani di questi giorni mi allarma.

Titoli come “Uccide la compagna a coltellate – L’avvocata si rifiuta di difenderlo” sembrano compiacersi della scelta della legale, come se il colpevole di un tale assassinio non meritasse di essere difeso e il rifiuto oppostogli dalla prima fosse un atto eticamente giusto.

I reati – tutti – puniscono comportamenti brutti, in certi casi bruttissimi (si pensi a quello di cui stiamo parlando, ma anche ad altri, terribili, come per esempio le stragi, gli stermini).

L’avvocato, nel processo penale, non difende mai il reato.

Disapprovarlo sul piano etico solo perché ha accettato di difendere chi è accusato di aver commesso un fatto odioso (disapprovazione del tutto estranea alle parole dell’avv. Rovere, sia chiaro) è un atteggiamento miope e pericoloso, perché mette in discussione il diritto di difesa. Del colpevole, ma anche dell’innocente.

Il 17 maggio 1976 ebbe inizio a Torino, davanti alla Corte d’Assise, il primo importante processo alle Brigate Rosse.

Gli imputati, non riconoscendo l’autorità dello Stato (“la rivoluzione non si processa”, proclamavano), revocarono i propri difensori e minacciarono di morte qualunque avvocato accettasse di difenderli d’ufficio.

La giustizia ne risultò paralizzata: nessun legale era disposto ad accettare l’incarico e il processo non si poteva fare. Il terrore regnava.

Il Presidente della Corte si rivolse allora al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, l’avv. Fulvio Croce.

Questi, con grande coraggio, insieme ad altri suoi colleghi consiglieri, accettò di assumere la difesa d’ufficio dei brigatisti.

L’avv. Croce iniziò a difenderli, esponendosi a un rischio gravissimo.

Nelle udienze che seguirono, mentre con determinazione tutelava la posizione processuale e i diritti degli imputati, questi dalle gabbie lo dileggiavano e gli inviavano minacce spaventose.

Il 28 aprile 1977, a processo in corso, in un pomeriggio di pioggia, mentre rientrava nel suo studio, fu ucciso dalle Brigate Rosse.

Fulvio Croce ci ha lasciato in eredità un insegnamento fondamentale: il diritto di difesa vola alto e non ha nulla a che fare con i giudizi etici su ciò che è bene o ciò che è male, prescinde del tutto dalla maggiore o minore odiosità del delitto e dal concetto di colpevolezza o di innocenza.

Esso è un pilastro della civiltà del diritto. Un valore talmente elevato che, per riaffermarlo, un uomo ha sacrificato la sua vita.

 

E, d’altro canto, chi disapprova l’avvocato che accetta di difendere l’accusato di un grave delitto, di fatto, condanna l’imputato prima ancora che il processo sia iniziato.

Nel dicembre 1969, Pietro Valpreda fu presentato dalle Istituzioni e dai mass media (qui il video) come il chiaro autore della strage terroristica di Piazza Fontana. Il caso, per il mondo intero, era chiuso.

Si trattava di un crimine terribile (la bomba aveva ucciso 17 persone e ne aveva ferite orribilmente 88).

Valpreda nominò dei difensori che, nonostante ciò, accettarono.

Meritavano di essere disapprovati solo per questo?

Ebbene, la storia ci ha dimostrato che essi iniziarono a difendere un colpevole e finirono per aver difeso un innocente (Valpreda, estraneo ai fatti, fu assolto dai giudici e dagli storici).

Il 4 ottobre 1992 il piccolo Simone Allegretti, un bimbo di 4 anni e mezzo, fu ucciso nei pressi di Foligno. Pochi giorni dopo venne arrestato il suo assassino, tale Stefano Spilotros, che si autoaccusò. Un reo confesso, il caso sembrava risolto.

E invece no. Spilotros era un mitomane. Non c’entrava nulla. Il mostro di Foligno era un altro.

Il legale che all’inizio aveva accettato l’incarico difensivo doveva esser forse biasimato?

Certamente no.

Queste e tante altre storie dimostrano che la difesa degli imputati di reati eticamente odiosi va garantita, sempre. Si tratta di una irrinunciabile affermazione dello Stato di diritto, una garanzia fondamentale di giustizia. Per i colpevoli, ma anche per le vittime e per gli innocenti.

SEI GIALLO, ARANCIONE O ROSSO? VADEMECUM DELLE SANZIONI

Guida brevissima agli illeciti da Covid-19 dopo il DPCM del 3 novembre 2020

L’epidemia Covid ha ridipinto il nostro Paese di tre colori: giallo, arancione e rosso.

Più la base cromatica si scalda, più la libertà di movimento si riduce.

Vediamo in che termini gli spostamenti sono consentiti nelle diverse aree e quali sono le sanzioni che si rischiano.

Aree rosse.

La regola: è vietato ogni spostamento all’interno, in entrata e in uscita.

L’eccezione: ci si può muovere

·          per “comprovate esigenze lavorative”;

·          per “motivi di salute”;

·          per “situazione di necessità”, da intendersi per sé o per altri; si tratta delle esigenze quotidiane di vita (per esempio, fare la spesa, acquistare farmaci, giornali, strumenti per provvedere all’igiene personale o domestica).

È consentito allora andare a trovare genitori, parenti, amici o altre persone che non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni essenziali (per indicazioni utili si veda http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/).

Come ho già detto, penso che le norme debbano essere intese con senso di umanità e solidarietà: “necessari” sono anche gli aiuti di natura morale, di sostegno affettivo, specie nei confronti di anziani o, in generale, di persone in difficoltà psicologica.

Sono inoltre consentiti (sempre in via di eccezione):

·          gli spostamenti “strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza”, quando è consentita;

·          “il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

·          il transito all’interno della zona rossa, quando necessario per poter “raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti”;

·          l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”;

·          l’attività sportiva, “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.

Aree arancioni.

Sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita, salve le eccezioni poco sopra indicate.

I movimenti all’interno dei comuni, invece, sono permessi, ma dalle 5.00 alle 22.00. Fuori da questa fascia oraria, il coprifuoco e tutti a casa.

Sono comunque consentiti gli spostamenti “con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione” per

–         comprovate esigenze lavorative;

–         comprovate esigenze di studio;

–         motivi di salute;

–         situazioni di necessità;

–         svolgimento di attività o utilizzo di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

Aree gialle.

Tra le ore 5:00 e le ore 22:00 ci si può spostare liberamente.

Resta il coprifuoco tra le 22:00 e le 5:00: non ci si può spostare, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

 

In tutte e tre le aree, ogni volta che ci si sposta in deroga alla regola generale che lo vieta, vanno dimostrate con l’autocertificazione le ragioni (eccezionali) che lo consentono (allegando, per esempio, le copie della documentazione medica che attesti lo stato di malattia o di disabilità del genitore; oppure, nel caso di un dipendente, la documentazione fornita dal Datore di Lavoro, tesserini e/o altri documenti idonei a dimostrare la propria necessità lavorativa).

 

Le sanzioni

Nell’autocertificazione non si possono raccontare balle.

Le false dichiarazioni sono punite penalmente come delitti di falso (su questi e su altri reati ancora applicabili, rinvio a un mio precedente post: “Coronavirus: ecco quando commettiamo un reato (o più di uno)”).

La violazione delle regole sopra ricordate è sanzionata come illecito amministrativo (non penale): si applica la sanzione pecuniaria “da euro 400 a euro 1.000”. L’importo può essere aumentato fino a un terzo, se il fatto è commesso con un “veicolo” (art. 4, 1° comma, seconda parte, stesso Decreto).

Se le infrazioni si ripetono, le somme sono raddoppiate.

Queste sanzioni sono irrogate dal Prefetto ed è ammesso il pagamento in misura ridotta:

–      euro 400,00, se effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;

–      euro 280,00, se effettuato entro 5 giorni.

Chi è sottoposto a quarantena, perché risultato positivo al virus, ha l’obbligo assoluto di non allontanarsi dalla propria abitazione o dimora. Se lo viola è punito più duramente.

In tal caso, infatti, l’illecito diventa penale e la legge prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro (qui il Governa rispolvera una vecchia figura di reato contravvenzionale prevista dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie: Inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo – art. 260, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ancora in vigore).

La violazione della cosiddetta “quarantena precauzionale” rientra nei casi di illecito amministrativo. Si tratta della misura cui devono sottoporsi le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che sono rientrate dall’estero.

In tutte le ipotesi sin qui considerate, i contravventori sono puniti sia che agiscano con dolo che con colpa.

Così è, almeno fino al 3 dicembre 2020.

Poi staremo a vedere.

Sentenza prima dell’udienza. La fine del sogno di Alice.

Il Direttivo della Camera Penale di Venezia denuncia un fatto che definisce di «enorme gravità»: la sentenza di una Corte d’Appello sarebbe stata scritta prima della discussione in udienza.

L’Unione Nazionale delle Camere Penali interviene sul caso, precisando che anche altri avvocati difensori, prima dell’udienza di discussione delle cause nelle quali erano patrocinatori, hanno ricevuto dalla Corte i testi di sentenze di rigetto contenenti addirittura la liquidazione delle spese in favore della parte civile già determinate, oltre che la indicazione del termine di deposito delle motivazioni.

In Alice nel paese delle meraviglie, Lewis Carroll descrive un processo surreale.

Il Coniglio Bianco, araldo, usciere, cancelliere e in genere maestro di cerimonie, insiste perché venga fatta l’istruttoria prima di condannare l’accusato (il Fante di Cuori).

La Regina di Cuori, da ciò molto indispettita, ordina che prima sia pronunciata la sentenza e poi siano ricostruiti i fatti (“sentence before verdict”).

Alice non può reggere cotanto sovvertimento delle regole processuali e così si sveglia, ponendo fine al sogno e al Paese delle Meraviglie.